Secondo il CdS le linee guida Anac n. 2 sull’offerta economicamente più vantaggiosa non aiutano la scelta delle stazioni appaltanti nei casi in cui è consentita anche l’aggiudicazione con massimo ribasso
Il Consiglio di Stato (n. 966 del 13 aprile 2018) ha espresso parere positivo alle Linee Guida Anac n.2 in materia di offerta economicamente più vantaggiosa. Ma con riserva.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, infatti, l’Autorità:
- fornisce indicazioni utili in ordine alla definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione che devono essere sottesi alla costruzione degli elementi o criteri di valutazione
- non fornisce indicazioni utili ad orientare la scelta delle stazioni appaltanti dove è ammessa la discrezionalità sul criterio di aggiudicazione nelle ipotesi in cui è comunque ammesso il ricorso al criterio del minor prezzo
Quindi, secondo il CdS, per valorizzare in modo più adeguato l’esperienza conoscitiva maturata finora, l’Anac avrebbe dovuto “arricchire il testo in esame con indicazioni volte ad orientare in modo più consapevole la scelta per l’uno o l’altro criterio di aggiudicazione”.
Il percorso
Il parere nasce dalla richiesta dell’Autorità nazionale anticorruzione, che lo scorso febbraio si è rivolta al Consiglio di Stato perché quest’ultimo esercitasse le proprie funzioni consultive in relazione alle Linee Guida n. 2, sull’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), attuative del Codice Appalti (d.lgs. 50/2016).
Ricordiamo che l’Anac aveva già approvato nel 2016 le linee guida sull’offerta economicamente più vantaggiosa; il testo tuttavia è stato superato dal Correttivo del 2017 per cui è stato necessario predisporne uno nuovo.
Come specificato dalla stessa Autorità, le modifiche apportate dal cosiddetto ‘Decreto correttivo’ al Codice hanno riguardato in particolare:
- l’ambito oggettivo di applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) secondo il miglior rapporto qualità/prezzo
- l’introduzione del limite massimo attribuibile al peso della componente economica (il cui valore massimo non può eccedere il 30 per cento del totale secondo l’attuale formulazione del comma 10-bis dell’articolo 95).
Esprimendo il proprio parere, la Commissione speciale del Consiglio di Stato ha ritenuto che le Linee guida in esame avrebbero potuto (al fine di garantire la promozione dell’efficienza e della qualità dell’attività amministrativa, nonché l’omogeneità dei procedimenti amministrativi) fornire indicazioni di grande utilità pratica al fine di impostare in modo adeguato la gestione del criterio di aggiudicazione in esame, alla luce dei nuovi vincoli di cui al comma 14-bis dell’articolo 95.
Offerta economicamente più vantaggiosa
L’offerta economicamente più vantaggiosa è prevista dall’articolo 95 comma 2 del nuovo Codice appalti: esso prevede che, in linea generale, le stazioni appaltanti aggiudichino gli appalti o affidino i concorsi di progettazione e i concorsi di idee sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, oppure sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita (vedi articolo di BibLus-net).